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LO STATUTO

STATUTO IN VIGORE DAL 01/01/2011

Art. 1 – Denominazione ed Identità

1. La “Federazione Nazionale Fioristi Federfiori Confcommercio Imprese per l’Italia”, di seguito denominata “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

3. ” Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” si impegna altresì ad accettare:

– le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;

– le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

– il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

4. “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

6. “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2 – Ambiti di Rappresentanza

1. “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei soggetti imprenditoriali e professionali che svolgono l’attività di commercio al dettaglio di fiori, piante e relativi servizi e accessori, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.

2. “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3 – Sede e durata

1. “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha sede legale è a Roma presso la Confcommercio – Imprese per l’Italia e con semplice delibera del consiglio

possono essere istituite delle sedi operative anche in luoghi diversi, ed ha durata illimitata

Art. 4 – Principi e Valori Ispiratori

1. “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;

c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio – Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l’eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;

j) l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5 – Scopi e Funzioni

1. “Federfiori Confcommercio Imprese per l’Italia” nell’interesse generale degli operatori rappresentati si prefigge di:

– Promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo sia pubblico che privato;

– Favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

– Dare impulso alla professionalità dei fioristi italiani, attraverso iniziative di varia natura come manifestazioni, competizioni, iniziative editoriali e Corsi professionali;

– Assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario;

– Designare e nominare propri rappresentanti o delegati ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

– Promuovere la formazione professionale ai diversi livelli culturali, artistici e tecnici esplorando ogni possibilità per ottenere riconoscimenti dai Fondi sociali internazionali, nazionali, regionali provinciali, di Fondazioni, Associazioni ed Istituzioni di carattere pubblico e privato ispirate al miglioramento della professionalità, la cui docenza può essere affidata a Società, Enti, Consorzi, Cooperative o Organizzazioni scelte da Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia;

– Promuovere Ricerca e Sviluppo in ambiti nazionali ed internazionali per migliorare la conoscenza del settore;

– Promuovere l’introduzione della telematica e dell’informatizzazione nella Categoria;

– Partecipare a fiere e mercati nazionali ed estere del settore;

– Predisporre e diffondere notiziari, circolari e ogni altro tipo di periodico al fine di divulgare fra gli associati le notizie di interesse per le attività rappresentate.

Art. 6 Adesione ed Inquadramento degli Associati

Sono soci della Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia:

1. I fioristi aderenti alle Ascom Provinciali (come da elenco trasmesso dalle Unioni Regionali);

2. I fioristi che versano il Contributo Associativo – Contrin

1. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri,di Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

2. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E’ fatto divieto ai soci di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da “Federfiori– Confcommercio Imprese per l’Italia”.

3. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

4. Ciascun operatore che entra a far parte di “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia”, attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

5. Come per gli altri livelli del sistema confederale,” Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.

6. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l’adesione a “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

7. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d’intesa tra “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 7 – Decadenza e recesso

1. La qualità di socio si perde:

• Per lo scioglimento della Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia deliberato dal Consiglio Nazionale;

• Per decadenza deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale o per violazione delle norme del presente Statuto o di quello Confederale;

• In conseguenza della perdita dei requisiti di base per la quale è avvenuta l’ammissione;

• Per dimissioni volontarie del socio.

Art. 8 – Sanzioni

1. 1 – Le sanzioni applicabili dalla Giunta, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria sono:

a) Deplorazione scritta;

b) La sospensione;

c) La decadenza.

2 – La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all’attività degli organi.

Art. 9 – Articolazioni organizzative interne

1. Sono organizzazioni interne della Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia:

a) I Sindacati Provinciali

b) Le Unioni Regionali

Art. 10 – Dei Sindacati Provinciali

10 a) Presso ogni Ascom provinciale o territoriale i soci fioristi sono costituiti in Sindacato ((Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia + nome provincia)

10 b) Le province di ogni regione hanno diritto di raggrupparsi formando entità uniche, quando per realtà territoriali, storiche culturali, organizzative lo ritengono opportuno. In questo caso eleggeranno un solo presidente tra le province riunite.

10 c) Le elezioni dei presidenti provinciali avvengono tra i soci fioristi effettivi in regola con i pagamenti iscritti all’Ascom provinciale.

10 d) L’Ascom provinciale segnala alla Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia i risultati delle elezione ed i nominativi eletti.

10 e) I presidenti provinciali eletti nella Regione andranno a costituire l’Unione Regionale.

10 f) I presidenti provinciali – almeno una volta all’anno – si riuniscono nell’Assemblea dei Presidenti Provinciali, convocata nel medesimo giorno del Consiglio Nazionale convocato in sessione aperta.

10 g) Le riunioni per l’elezione dei presidenti provinciali sono regolamentate dallo Statuto Confederale ASCOM

10 h) Delle riunioni del sindacato provinciale viene redatto verbale, da trasmettere protocollato agli Uffici Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia.

Art. 11– Delle Unioni Regionali

11 a) l’Unione Regionale Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia (Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia + nome regione) è riconosciuta da Confcommercio Nazionale e dallo Statuto delle Unioni Regionali Confcommercio.

11 b)L’insieme di tutti i presidenti provinciali eletti nelle rispettive assemblee formano in ogni regione di appartenenza l’Unione Regionale Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia.

11 c) Sono previste tante Unioni Regionali Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia quante sono le regioni indicate dalla Costituzione Italiana. Due o più regioni hanno diritto di raggrupparsi formando entità uniche quando per realtà territoriali, storiche, culturali, organizzative lo ritengono opportune. In questo caso verrà eletto un solo presidente regionale ed un solo consigliere nazionale.

11 d) Le riunioni delle Unioni Regionali Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia sono convocate – almeno 1 volta all’anno – dal presidente regionale effettivo uscente o facente funzione, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia. Sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50 più uno dei voti attribuiti ai presidenti provinciali. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

11 e) I presidenti provinciali, soci che versano il Contributo Associativo – Contrin, porteranno un voto. I presidenti provinciali potranno conferire apposita delega al fine di farsi rappresentare, sempre nella qualifica di presidenti provinciali, da speciali delegati.

11 f) L’Unione Regionale Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia è chiamata ad eleggere il Presidente dell’Unione Regionale Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia ed il Consigliere Nazionale in due votazioni distinte e separate. E’ candidabile alla carica di Presidente Regionale e/o di Consigliere Nazionale ciascun Presidente Provinciale.

11 g) Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e rimarranno in carica per la durata di 5 anni con la possibilità di essere rieletti. Il presidente regionale rappresenterà la regione di appartenenza in seno all’Unione Regionale Confcommercio; svolge un incarico sindacale sul territorio regionale, e può costituire gruppi di lavoro per agevolare il proprio impegno. Il Consigliere Nazionale svolge un incarico politico come tratto d’unione tra l’Unione Regionale Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia ed il Consiglio Nazionale Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia.

11 h) L’Unione Regionale Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia dispone di un verbale di assemblea dove vengono annotate le date di riunioni l’ordine del giorno, i presenti, le tesi discusse e le indicazioni ricevute dalla maggioranza e dalla minoranza dei soci. Il verbale va trasmesso protocollato agli Uffici Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia.

11 i) Le Unioni Regionali sono tenute – almeno una volta all’anno – a promuovere un incontro interregionale (su base geografica: Nord, Centro e Sud) con i fioristi delle Regioni interessate.

Art. 12– Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Federfiori – Confcommercio Imprese per l’Italia” sono:

a) operatori che fanno parte del sistema associativo di “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Federfiori onfcommercio-mprese per l’Italia”;

b) rappresentanti delle diverse componenti associative che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia”. I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui allo Statuto vigente, , eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale.

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.

3. La perdita dei requisiti di cui allo Statuto in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace deCorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 13 – Incompatibilità

13 a) Presso “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici

13 b) Attraverso delibera motivata del Consiglio Nazionale, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.

13 c)L’incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia”. L’eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, previsti dal presente Statuto.

13 d)L’accettazione della candidatura o, comunque, l’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

13 e)Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

Art. 14 – Durata e votazioni

14 a)Gli organi Federfiori Confcommercio- Imprese per l’Italia sono eletti a scrutinio segreto

14 b)Presso “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

14 c)Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

14 d) Tutte le votazioni, ad eccezione di quelle relative agli Organi della Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia, sono palesi, salvo diversa decisione degli Organi della Federazione.

Art. 15 – Rieleggibilità del Presidente

1. Presso “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 16 – Organi

1. Sono Organi della Federfiori Confcommercio- Imprese per l’Italia

a) II Consiglio Nazionale

b) La Giunta

c) II Presidente

d) II Collegio dei Revisori dei Conti

e) II Collegio dei Probiviri

L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte

determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 17 – Del Consiglio Nazionale

17 a) I Consiglieri Nazionali eletti nell’assemblea delle Unioni Regionali Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia, in regola con i contributi associativi, partecipano al Consiglio Nazionale.

17 b) Le riunioni del Consiglio Nazionale sono convocate dal presidente o da chi ne fa le veci. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione. Le Convocazioni vanno inviate all’Unione Regionale. In caso di assenza – non giustificata – per due riunioni consecutive – il rappresentante regionale sarà di fatto considerato decaduto e non concorrerà nella definizione del quorum sino a nuove elezioni regionali.

17 c) II Consiglio Nazionale è convocato – in sessione ordinaria – almeno una volta all’anno all’anno o quante volte il Presidente lo ritiene necessario o lo richieda almeno 1/3 delle Regioni mediante lettera raccomandata a ciascun consigliere almeno 10 gg. prima del giorno fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza e/o di necessità, può essere diramato anche per telegramma, fax, e-mail, almeno 5 gg. prima della data della convocazione.

Il Consiglio Nazionale – in sessione straordinaria aperta, nella forma di Assemblea Straordinaria – è convocato su iniziativa del Presidente, sentita la Giunta, ovvero lo richieda almeno 1/3 delle Regioni.

17 d) La seduta è valida – in prima convocazione – con la presenza della metà più uno dei Consiglieri Nazionali; in seconda convocazione si intende regolarmente costituita a prescindere dal numero delle Regioni rappresentate. E’ ammessa delega al Presidente Regionale della propria regione.

17 e) II Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno:

    • – II Presidente;

 

– Due vicepresidenti;

– Due membri di giunta

in tre votazioni distinte e separate;

quindi elegge in due successive votazioni distinte

– II Collegio dei Revisori dei Conti

– II Collegio dei Probiviri

17 f)I Consiglieri Nazionali hanno diritto ad un numero di voti rapportato ad un numero di imprese associate

e rappresentate secondo il seguente schema:

da 1/50 iscritti 1 voto

da 51/150 iscritti 2 voti

da 151/300 iscritti 3 voti

da 301/450 iscritti 4 voti

da 451 /600 iscritti 5 voti

da 601 /650 iscritti 6 voti

da 651 iscritti in poi 7 voti

17 g) Per la certificazione dell’assegnazione dei voti fanno fede gli elenchi di cui all’art. 6 del presente Statuto.

17 h) II Consiglio Nazionale formula indirizzi che vanno a formare il programma politico operativo della Federazione

17 i) Nel caso di decadenza o di recesso di un Sindacato provinciale o Unione Regionale Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia , un Consigliere Nazionale incaricato dalla Presidenza dovrà adoperarsi al fine di rimuovere gli ostacoli e di ricostituire i nuovi quadri con le ASCOM locali, provinciali e regionali.

17 j) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

17 l) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”

17 m) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni, sempre palesi salvo deroga, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le votazioni degli Organi sono da intendersi sempre a scrutinio segreto e non è ammessa deroga.

17 n) Delibera la costituzione di commissioni e ne determina le competenze.

17 o) Il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria:

1. delibera sulle modifiche statutarie. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

2. delibera sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti e che rappresenti i 3/5 dei voti complessivi. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, deCorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.;

3. delibera sullo scioglimento di “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia”. Per lo scioglimento di Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga dei 3/5 dei voti complessivi.

17 p) II Consiglio Nazionale redige un verbale di Consiglio.

Art. 18 – Della Giunta

18 a) La Giunta è composta dal Presidente, dai due vice presidenti, e dai due membri , eletti dal Consiglio Nazionale.

18 b) Gli eletti in giunta non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono per dimissioni o assenza ingiustificata dopo tre sedute consecutive. In caso di dimissioni di decadenza il Presidente indirà entro 90 gg. una riunione di Consiglio Nazionale ponendo all’o.d.g. la sostituzione dei posti vacanti.

18 c) La giunta è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene necessario, comunque almeno 4 volte all’anno rispettando le modalità di convocazione del Consiglio Nazionale. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno 3 membri della giunta. In caso di assenza del presidente, la seduta verrà presieduta da uno dei vicepresidenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. E’ prevista la possibilità di riunione mediante tele/audio o videoconferenza a condizione che, tra la sede della riunione e altre sedi specificate all’interno dell’avviso di convocazione, tutti i partecipanti possano essere personalmente identificati e sia consentito loro di seguire le discussioni poste all’ordine del giorno.

18 d) Compiti della Giunta sono:

– Ripartizione degli incarichi e assegnazione delle competenze e attuazione del programma indicato dal Consiglio Nazionale.

– Esaminare i riCorsi pervenuti ed esprimere giudizi dandone comunicazione agli interessati. I giudizi sono inappellabili, previo parere, qualora si rendesse necessario espresso dal Collegio dei Probiviri.

– Sottoporre almeno una volta all’anno al Consiglio Nazionale i risultati dei lavori.

– Predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo.

– Rispondere in solido con il presidente degli atti formali compiuti dalla Federazione.

18 e) Alle riunioni di giunta possono partecipare i componenti dell’ufficio o tecnici invitati per meglio illustrare gli argomenti posti all’o.d.g. Questi possono prendere la parola , esprimere pareri, ma non hanno diritto di voto.

Art 19 – Del Presidente

19 a) II presidente rappresenta la Federfìori ad ogni effetto di legge e statutario, ha poteri di firma che può delegare.

19 b) Compiti del Presidente:

– Presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta.

– E’ responsabile davanti al Consiglio della politica e della operatività di Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia indicate nel Programma politico operativo.

– Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali.

– Può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi che si rendono necessari nell’interesse della Federfiori Confcommercio- Imprese per l’Italia.

– Può assumere e licenziare il personale.

– Ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nominare avvocati e procuratori alle liti.

– Vigila sull’ordinamento dei servizi e degli atti amministrativi.

– Ha la facoltà di accordarsi con Associazioni, Enti, Fondazioni Istituzioni pubbliche e private, Organizzazioni, Consorzi, Cooperative Società per ottenere sponsorizzazioni, aiuti, agevolazioni in favore di Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia.

– Redige la relazione politica da presentare al Consiglio Nazionale.

– In caso di necessità e urgenza può esercitare i poteri della Giunta e del Consiglio Nazionale riferendo per la ratifica all’Organo competente nella prima riunione successiva.

– In caso di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente vicario, indicato discrezionalmente dal Presidente tra i due Vice Presidenti eletti.

– II Presidente eletto non perde l’ufficio di consigliere nazionale ed ha diritto ad esprimere 1 voto. Nelle riunioni di Consiglio Nazionale interviene, esprimendo i voti spettanti alla Regione, meno uno, il Presidente dell’Unione Regionale Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia che esprime il Presidente Nazionale.

– Può cooptare in Consiglio Nazionale il presidente di una provincia o di una regione non rappresentata in Consiglio Nazionale che per esperienza e impegno ha dimostrato doti di particolare impegno.

– Sentito il Collegio dei Probiviri, e con il parere favorevole della Giunta, ha la facoltà di commissariare i Sindacati Provinciali e Regionali in caso di inattività degli stessi ovvero in caso di azioni contrarie ai principi del presente Statuto. In accordo con i Presidenti delle Ascom provinciali e regionali si attiverà per il rinnovo delle cariche interessate entro tre mesi dalla delibera di commissariamento.

Art 20 – Dei revisori dei Conti

20 a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Durano in carica 5 anni e, comunque, con la stessa scadenza del Presidente, e sono rieleggibili. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

20 b) La carica è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Associazione. Ai revisori dei Conti non è dato alcun gettone di presenza, mentre è previsto il rimborso spese documentato.

20 c) In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. E’ prevista la possibilità di riunione mediante tele/audio o videoconferenza a condizione che, tra la sede della riunione e altre sedi specificate all’interno dell’avviso di convocazione, tutti i partecipanti possano essere personalmente identificati e sia consentito loro di seguire le discussioni poste all’ordine del giorno.

20 d) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all’Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.

20 e) Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 21 – Del Collegio dei Probiviri

21 a) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea.

Durano in carica 5 anni e, comunque, con la stessa scadenza del Presidente, e sono rieleggibili.

21 b) La carica è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Associazione. Al Collegio dei Probiviri non è dato alcun gettone di presenza, mentre è previsto il rimborso spese documentato.

21 c) In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. E’ prevista la possibilità di riunione mediante tele/audio o videoconferenza a condizione che, tra la sede della riunione e altre sedi specificate all’interno dell’avviso di convocazione, tutti i partecipanti possano essere personalmente identificati e sia consentito loro di seguire le discussioni poste all’ordine del giorno.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

21 d) In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i Soci che ad esso venga deferita dal Presidente o che comunque sia attribuita ad esso dal presente Statuto, e le decisioni adottate a maggioranza sono inappellabili e vincolanti per le parti.

21 e) Essi giudicano quali amichevoli compositori e con dispensa da ogni formalità di procedura.

Art. 22 – Del personale

1. L’organigramma della Federfiori Confcommercio- Imprese per l’Italia prevede la figura del Segretario Generale, nominato od assunto dal Presidente. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio Nazionale potendo esprimere pareri di tipo consultivo.

Art. 23 – Del patrimonio sociale

23 a) II patrimonio sociale è formato da:

beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengono in possesso legittimo della Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia e dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

23 b) I proventi della Federfiori-Confcommercio Imprese per l’Italia sono formati da:

Contributi sindacali ordinari, straordinari, integrativi – oblazioni volontarie – proventi vari.

E’ fatto divieto a Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

In caso di scioglimento di “Federfiori Confcommercio-Imprese per l’Italia”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio e le disposizioni del Codice Civile.

Art. 25 –Marchio Federfiori Confcommercio Imprese per l’Italia

1. Il deposito del marchio in oggetto è stato effettuato in data 01.03.2010, al quale è stato assegnato il numero di domanda MI2010C002068.

CALENDARIO CORSO


Per avere il calendario aggiornato delle date e località dei corsi scrivere una mail a scuola@federfiori.it
o chiamare gli Uffici ai numeri 0381/70800-70811

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